Enti controllati
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in società di diritto privato.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonchè di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni
attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate;
c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma;
d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, a risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.
4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c).
5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle societa' direttamente controllate nei confronti delle societa' indirettamente controllate dalle
medesime amministrazioni.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata
dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.
Fondazione Toscana Spettacolo
Fondazione Toscana Spettacolo onlus, costituita con LR n. 47/1989 su iniziativa della Regione Toscana, operante ai sensi della LR n, 21/2010 e riconosciuta dal Ministero dei beni e delle attività culturali e e del turismo come “Circuito regionale multidisciplinare” svolge attività di:
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distribuzione di spettacoli di prosa, danza e musica in collaborazione con gli Enti locali e le Istituzioni di spettacolo dal vivo e culturali del territorio;
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valorizzazione dello spettacolo dal vivo attraverso una programmazione di qualità volta a diffondere la pluralità dell'offerta culturale;
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la diffusione di spettacoli prodotti in Toscana, realizzati da operatori toscani impegnati nella ricerca di nuovi linguaggi teatrali o di giovani compagnie e formazioni toscane;
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la promozione dello spettacolo dal vivo e la formazione dello spettatore volte al consolidamento e alla crescita del pubblico, con particolare riguardo alle nuove generazioni e alle categorie meno favorite, ciò anche attraverso adeguati progetti di comunicazione e di informazione, attività editoriali, progetti rivolti al mondo delle scuole e delle università.
Le attività istituzionali statutariamente previste determinano la capillare distribuzione e valorizzazione dello spettacolo dal vivo e delle connesse iniziative di promozione e formazione del pubblico nei diversi territori delle province toscana. In tal senso la partecipazione nella veste di soci Fondatori, delle amministrazioni provinciali, fra le quali quella di Prato, consente di realizzare il massimo grado di penetrazione nei teatri della provincia con il sostegno e la compartecipazione delle diverse amministrazioni locali interessate.
La Fondazione Toscana Spettacolo, a seguito di domanda accolta dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento del 21 luglio 2015, a decorrere dal 3 luglio 2015, numero iscrizione REA 30229, è una onlus ad ogni effetto di legge.
nessun impegno a carico del bilancio dell'ente
Con nota ns prot. 2663 del 10.03.2023 è stato comunicato alla Fondazione,la sussistenza delle condizioni di decadenza di cui all'art 1 dello Statuto.
Incarichi amministrativi e relativo trattamento economico
organi sociali scheda 2021 - si precisa che Luigi Alberto Galardi è scaduto in data 31.05.2021
Risultati di bilancio
anno 2022 € 0,00
anno 2021 € 20.059,00
anno 2020 € 31.563,07
anno 2019 € 34.282,66
anno 2019 € 411,26