Spese di rappresentanza
DLgs n. 138 del 13 agosto 2011
articolo 16 comma 26
Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale.
La Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) all’art. 1 comma 420 ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, alle province delle regioni a statuto ordinario è fatto divieto di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza.
Contenuto inserito il 18-12-2020 aggiornato al 18-12-2020