Bandi di gara e contratti
Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.
In questa sottosezione vengono pubblicati:
- i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (normativa anticorruzione);
- gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del Codice degli appalti pubblici (d.lgs. n. 50/2016)
nel rispetto delle indicazioni date da ANAC nella delibera n. 1310 del 2016 e nel relativo Allegato 1 che, in relazione agli obblighi di
pubblicazione in materia di contratti pubblici, è stato novellato dall'allegato 9 al PNA 2022 (Piano Nazionale Anticorruzione).
Gli obblighi di pubblicazione, limitatamente alla parte lavori, si intendono assolti attraverso l'invio dei dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (articolo 2, d.lgs. n. 229/2011).