Servizi erogati

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 32

Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;
b) (lettera abrogata dall'art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016).


Nota:

Non ricorre la fattispecie con riferimento al D.Lgs. n. 201 del 23.12.2022 che ha per oggetto la disciplina generale dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale.

Contenuto inserito il 14-12-2020 aggiornato al 30-05-2024
Facebook Twitter Linkedin
Recapiti e contatti
Via Ricasoli n. 25 - 59100 Prato (PO)
PEC provinciadiprato@postacert.toscana.it
Centralino 0574/5341
P. IVA 01785450972
Linee guida di design per i servizi web della PA
Seguici su: