Costi contabilizzati

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 32

Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;
b) (lettera abrogata dall'art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016).


Nota:

Per quanto riguarda i dati relativi ai costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo, si evidenzia che ANAC ha così definito tali dati:

Per “costi contabilizzati” dei servizi erogati deve intendersi il valore monetario delle risorse direttamente e indirettamente impiegate per l’erogazione di ciascun servizio.
Nelle more dell’approvazione di uno schema tipo redatto dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, così come previsto dell’art. 1, c. 15, della l. n. 190/2012, detti costi contabilizzati sono ricavabili dai sistemi di contabilità analitica.

Il riferimento all’art. 10, comma 5, della L. 279/1997, richiamato dall’art. 10, c. 5 d.lgs. n. 33/2013, non è applicabile a questa Amministrazione non essendo provvista di contabilità analitica (non obbligatoria per gli enti locali).
La Provincia di Prato non ha individuato servizi erogati agli utenti ai sensi dell'art. 10, c. 5, del D.Lgs. 33/2013.

Contenuto inserito il 28-05-2024 aggiornato al 30-05-2024
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