Informazioni ambientali
Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali
1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonchè' dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonchè' le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».
3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è' in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente gia' stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.
Con il processo di riordino delle Province, in virtù della legge 7 aprile 2014 n. 56 e della legge della Regione Toscana 3 marzo 2015, n. 22 di riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 56/2014, tutte le funzioni in materia di ambiente e di energia sono state trasferite alla Regione Toscana.
A seguito però della la sentenza della Corte Costituzionale n. 129/2019, a decorrere dal 29/5/2019 la Provincia ha riacquisito la competenza in materia di:
– iscrizione al registro imprese che intendono effettuare attività di recupero rifiuti, avvalendosi delle procedure semplificate di cui agli artt. 214, 215, 216 del D. Lgs. n. 152/2006 (c.d. codice dell’Ambiente);
– verifiche e controlli sulla gestione dei rifiuti in procedura semplificata (ai sensi degli artt. 214 e ss. del D.Lgs. n. 152/2016).
La Provincia inoltre, nell’ambito del proprio strumento di pianificazione territoriale (PTC Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) concorre con altri soggetti istituzionali competenti in materia, alla tutela ed alla valorizzazione delle risorse del patrimonio territoriale con connotate caratteristiche ambientali e paesaggistiche.
Le informazioni ambientali
Si riportano di seguito le principali informazioni ambientali riguardanti il territorio provinciale di Prato fornite dall’Agenzia Regionale per l’Ambiente (ARPAT):
Annuario 2019 dei dati ambientali della Provincia di Prato
Pagina istituzionale di Arpat
Le informazioni ambientali del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare disponibili sulla pagina web dedicata.