Provvedimenti organi indirizzo politico

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 23 comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).


Nota:

In questa sezione sono pubblicati gli elenchi dei provvedimenti finali adottati dagli organi di indirizzo, con aggiornamento semestrale.

Provvedimenti anno 2025  
Accordi stipulati  

Provvedimenti anno 2024
primo semestre  
secondo semestre 

Provvedimenti anno 2023
primo semestre
secondo semestre 

Provvedimenti anno 2022
primo semestre 
secondo semestre 

Provvedimenti anno 2021
primo semestre
secondo semestre 

Provvedimenti anno 2020
secondo semestre 

 

 

Contenuto inserito il 09-12-2020 aggiornato al 19-05-2025

Ricerca nei provvedimenti

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