Controlli e rilievi sull'amministrazione

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 31 comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici. 


Nota:

Delibera 310/2022

Data: 27-12-2022

Allegati

File con estensione pdf Allegato: delibera n. 140 Provincia Prato Mis Corr_R2017_2019_signed_signed_Marcato.pdf
(Pubblicato il 12/07/2023 - Aggiornato il 12/07/2023 - 180 kb - pdf)
File con estensione pdf Allegato: COPIA_CC_2023_3.pdf
(Pubblicato il 12/07/2023 - Aggiornato il 12/07/2023 - 1483 kb - pdf)
File con estensione pdf Allegato: del. n. 310 Provincia di Prato C2017_2018_2019.pdf
(Pubblicato il 27/12/2022 - Aggiornato il 27/12/2022 - 256 kb - pdf)
Pubblicato il 27-12-2022 aggiornato al 12-07-2023
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