Accesso civico semplice

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 - Delibera ANAC 1309/2016
articolo 5 commi 1, 2, 3

Accesso civico a dati e documenti

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.


Nota:

Cos’è

L’accesso civico c.d. "semplice" è regolato dall’art. 5 comma 1 del D.Lgs. 33/2013 (c.d. decreto trasparenza) e consiste nel diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare nella sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale, in caso di omessa pubblicazione.

Come si esercita

Il diritto di accesso civico c.d. semplice è previsto dalla normativa in caso di omessa pubblicazione di documenti, dati ed informazioni obbligatori previsti dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e si esercita presentando apposita richiesta indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia di Prato mediante:

  • posta ordinaria o consegnata a mano al Protocollo della Provincia, in via Ricasoli 25, 59100 Prato
  • pec (posta elettronica certificata) a:  provinciadiprato@postacert.toscana.it.
  • email al seguente indirizzo: staff.segretariogenerale@provincia.prato.it

La richiesta di accesso civico può essere presentata da chiunque e non necessita di motivazione.

Il rilascio dei dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto per la riproduzione su supporti materiali.

Nella richiesta di accesso civico è importante evidenziare un proprio recapito (telefonico, e-mail) per eventuali comunicazioni.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza di accesso. In caso di accoglimento, l’amministrazione provvede a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto trasparenza, indicando al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Titolare del potere sostitutivo

In caso di ritardo o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che verifica la sussistenza dell’obbligo e provvede a fare rispettare la normativa entro 15 giorni.
Il responsabile del potere sostitutivo in caso di accesso civico è il Segretario Generale, dott.ssa Simonetta Fedeli.

Ricorso  Avverso la decisione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in sede di riesame, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale (TAR) secondo le disposizione di cui al decreto legislativo 104 del 2010. Nel caso di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale ove costituito, o in assenza, a quello competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore.

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia di Prato è il Segretario Generale dott.ssa Simonetta Fedeli tel. 0574 534748-505email: staff.segretariogenerale@provincia.prato.it

Contenuto inserito il 02-12-2020 aggiornato al 02-12-2020
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