Accesso civico generalizzato

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 - Delibera ANAC 1309/2016
articolo 5 commi 1, 2, 3

Accesso civico a dati e documenti

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.


Nota:

Che cos’è
L’accesso civico generalizzato è esercitabile relativamente ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, ossia per i quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione. Oggetto dell’accesso possono essere anche le informazioni detenute dalle p.a.
Scopo dell’accesso civico generalizzato è favorire diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.


A chi è rivolto
Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione e non occorre motivazione.

Come si ottiene
Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda.
La richiesta di accesso civico generalizzato indirizzata Staff del Segretario Generale può essere presentata secondo una delle seguenti modalità:
– consegna a mano all’Ufficio Protocollo della Provincia di Prato, Via Ricasoli 25, Prato;
– spedizione con raccomandata A/R indirizzata a Provincia di Prato, Ufficio Protocollo, Via Via Ricasoli 25, 59100 Prato;
– invio per posta elettronica certificata all’indirizzo provinciadiprato@postacert.toscana.it .;
– invio all’indirizzo staff.segretariogenerale@provincia.prato.it inserendo quale oggetto della mail “Richiesta accesso civico generalizzato”.
Documenti da presentare
Fotocopia del documento d’identità del richiedente.

Costi e modalità di pagamento
Il rilascio di dati e documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione dei supporti materiali.

Tempi e iter della pratica
Le istanze di accesso civico generalizzato ricevute dallo Staff del Segretario Generale sono tempestivamente trasmesse da questo all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti per la valutazione di ammissibilità della richiesta di accesso civico generalizzato e la risposta al soggetto richiedente.
Il procedimento deve inderogabilmente concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, con la comunicazione al richiedente ed agli eventuali contro interessati.
Rimedi in caso di diniego o mancata risposta:
In caso di diniego o mancata risposta alla richiesta di accesso civico generalizzato il soggetto richiedente può:
a) richiedere il riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide entro 20 giorni con provvedimento motivato;
b) presentare ricorso al Difensore civico competente territorialmente, ove costituito, o, in assenza, a quello competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore.

A chi rivolgersi
Ufficio Segreteria Generale e Programmazione
email: affari.generali@provincia.prato.it
telefono: 0574 534540 – 0574 534505
 

Responsabile del procedimento:
Dott.ssa Rossella Bonciolini
email: rbonciolini@provincia.prato.it

Riferimenti normativi
D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97
D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33

Allegati e documenti:

Informativa sul trattamento dei dati personali

Modulistica

 

Contenuto inserito il 02-12-2020 aggiornato al 17-11-2022
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Recapiti e contatti
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